Parliamo del CIN (cin)

Da inizio settembre è in vigore il CIN, il codice identificazione nazionale di cui devono dotarsi tutte le strutture ricettive, comprese le locazioni brevi a fini turistici. Ne avevo già parlato nel mio ultimo libro (Extralberghiero. Cioè?) ma ora che è attivo tocca tornare brevemente sull’argomento.


Innanzitutto l’obbligo del CIN per le strutture ufficiali non ha alcun senso, visto che sono già censite con tanto di atto di apertura depositato al Comune. Ma vabbè avranno pensato che così facendo non si arrabbia nessuno. Mentre trovo sia positivo a fini statistici assegnare un codice identificativo alle locazioni brevi a fini turistici, a patto che poi i flussi turistici generati siano inseriti nelle banche dati, se no non serve a nulla.

Non trovo nulla in tal senso a livello nazionale, forse è demandato alle Regioni, in alcune ciò accade, ma i n tutte o solo alcune? Se no rischia di essere un’anagrafe delle strutture ricettive inutile, considerando che tanto le tasse oramai chi è sui portali gliele paga il gestore del portale (con buona pace di federalberghi che nel provvedimento vede solo una lotta all’abusivismo che lo stato aveva già vinto con la legge del 2017).

Ma non si sono fermati qui, bisognava mettere la ciliegina dal sapore punitivo, se no che sfizio c’è.

Da un lato l’obbligo di esporre una targhetta fuori all’edificio (forse hanno paura che chi dovesse mai fare un controllo si perda), peccato che hotel a parte stiamo parlando di case normali che molta gente loca solo in periodi di necessità o per brevi periodi. Vedi quel che accade alle marine da sempre. Ora saremo inondati da scritte su quasi ogni palazzo d’Italia, già vedo mosaici di insegne sui palazzi con più appartamenti in locazione.

E poi l obbligo, pare solo per le locazioni brevi, (art. 13ter comma 7 della legge 145/2023 anche se sul sito del ministero si rimanda a un articolo…. Sull’ucraina) di dotarsi “di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili”. Non si capisce se sono esentati B&B e case vacanze, come diversi operatori mi hanno detto, il che non avrebbe senso. E comunque pure se fosse per tutti qual è la ratio? Se loco per pochi giorni devo avere questa roba, ma se loco finanche una stamberga sgarrupata agli studenti senza niente che funzioni mi fanno un monumento?
In Italia invece di fare provvedimenti logici e armonici spesso si creano dei pateracchi frutti di compromessi al ribasso, che sembrano si facciano più per soddisfare questa o quella categoria che per una logica. Le norme devono avere un senso che deve essere armonico con il contesto, se no sono pezze a colori venute pure male.

E per quanto riguarda l’obbligo di esporre il CIN negli annunci, staremo a vedere. Non so a che serva, non certo al turista. Chissà se i portali saranno tenuti a aggiungere una casellina con questo CIN o cosa. E se accadrà, visto che in passato i codici regionali contenevano la stessa dicitura ma ho fatto un bel po di ricerche senza mai trovarlo sto benedetto codice.

Insomma, volendo sintetizzare: ad oggi non si capisce a che serva l’intera operazione CIN.

Brindiamoci su 😦

P.s. Metto qua i riferimenti precisi alle norme di riferimento visto che sul sito del ministero gli costava fatica precisare l’articolo da leggere.

Legge che istituisce il CIN : 34/2019, articolo 13quater

Legge che disciplina il CIN e altri ammenicoli : 145/2023, articolo 13ter

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